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17-07-2024

Parere Soprintendenza: cogestione attiva del vincolo paesaggistico, se tardivo è irrilevante

Consiglio di Stato - Sezione IV - Sentenza 22 giugno - 2 ottobre 2023 n. 8610 - Stralcio

LA MASSIMA Atti e provvedimenti amministrativi - Conferenza di servizi - Parere paesaggistico - Silenzio assenso orizzontale - Decisioni pluristrutturate - Interessi sensibili - Semplificazione. L′istituto del silenzio assenso orizzontale è applicabile anche al parere della Soprintendenza coinvolta nella conferenza di servizi. L′art. 17 bis della legge n. 241 del 1990 può essere applicato ai procedimenti caratterizzati da una fase decisoria pluristrutturata e, dunque, nei casi in cui l′atto da acquisire, abbia valenza co-decisoria. In tal modo si assicura il giusto bilanciamento tra esigenze di semplificazione e celerità dell′azione amministrativa ed esigenze di tutela degli interessi pubblici che possono trovare concreta valorizzazione da parte dell′amministrazione procedente in luogo dell′amministrazione rimasta inerte. A tale bilanciamento non si sottraggono gli interessi sensibili, la cui tutela rafforzata non viene pregiudicata dall′operatività degli istituti di semplificazione di cui agli artt. 14 bis e 17 bis della legge n. 241 del 1990. Sul piano degli effetti, l′affermazione del principio di diritto di cui sopra comporta il superamento del silenzio devolutivo. Da ciò consegue che l′eventuale parere tardivo reso dalla Soprintendenza, e in generale le determinazioni rese una volta maturato il termine nell′ambito della conferenza di servivi e nell′ambito dell′istituto ex art. 17 bis, è irrilevante e privo di effetti in quanto con la formazione del silenzio assenso viene meno la competenza dell′autorità tutoria.