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18-07-2024

Il giudice può riqualificare i fatti del reato solo se informa presto l′interessato

Corte di giustizia dell′Unione Europea - Sezione IV- Sentenza 9 novembre 2023 - Causa C - 175/22

LA MASSIMA Reato - Cooperazione giudiziaria penale - Riqualificazione dei fatti di reato - Giudice di merito - Non contrarietà al diritto Ue - Necessità di garantire il diritto di difesa - Informazione e trasparenza - Compatibilità con il principio di imparzialità del giudice. (Direttiva 2012/13/Ue, articolo 6; direttiva 206/342, articoli 3 e 7). L′articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE sul diritto all′informazione nei procedimenti penali deve essere interpretato nel senso che un giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale può adottare una qualificazione giuridica dei fatti contestati diversa da quella inizialmente adottata dal pubblico ministero a condizione che l′imputato sia informato tempestivamente della nuova qualificazione prospettata in un momento e in condizioni che gli consentano di predisporre efficacemente la propria difesa. É priva di rilievo la circostanza che la nuova qualificazione non determini l′applicazione di una pena più severa rispetto al reato per il quale la persona era inizialmente perseguita. Gli articoli 3 e 7 della direttiva 2016/342 non ostano a una normativa nazionale che consente a un giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale di adottare, di propria iniziativa o su proposta dell′imputato, una qualificazione giuridica dei fatti contestati diversa da quella inizialmente adottata dal pubblico ministero, purché tale giudice abbia tempestivamente informato l′imputato della nuova qualificazione prospettata, in un momento e in condizioni che gli hanno consentito di predisporre efficacemente la propria difesa, e abbia quindi offerto a tale persona la possibilità di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo in relazione alla nuova qualificazione così adottata.