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29-02-2024

Se il vettore avverte sul negato imbarco e il passeggero non si presenta va comunque risarcito

Corte di giustizia dell′Unione europea - Sezione VIII - Sentenza 26 ottobre 2023 - Causa C-238/22

LA MASSIMA Trasporti - Trasporto aereo - Negato imbarco - Compensazione pecuniaria - Passeggero informato in anticipo del negato imbarco - Assenza dell′obbligo di presentarsi all′imbarco - Obbligo di compensazione - Eccezioni - Impossibilità di applicazione analogica tra casi di cancellazione e casi di negato imbarco. (Regolamento n. 261/2004, articoli 4, 3 e 5). L′articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza di passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato in combinato disposto con l′articolo 2, lettera j), del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretato nel senso che un vettore aereo operativo, che abbia informato in anticipo un passeggero del fatto che rifiuterà di farlo imbarcare su un volo per il quale il passeggero, non consenziente, dispone di una prenotazione confermata, deve versare una compensazione pecuniaria a detto passeggero anche qualora quest′ultimo non si sia presentato all′imbarco alle condizioni stabilite all′articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento. L′articolo 5, paragrafo 1, lettera c), i), del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che l′eccezione al diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di cancellazione di un volo, non disciplina la situazione in cui un passeggero sia stato informato, almeno due settimane prima dell′orario di partenza del volo previsto, del fatto che il vettore aereo operativo rifiuterà di trasportarlo, cosicché tale passeggero, non consenziente, deve beneficiare del diritto a compensazione pecuniaria per negato imbarco previsto all′articolo 4 di tale regolamento.