Muro comune - Riparazione e ricostruzione - Spese - Spettanza - Nel caso di fondo sovrastante in cui sono state eseguite opere di sbancamento. (Cc, articoli 882, 885 e 2043). Ai sensi dell′articolo 882, primo comma, del codice civile, le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti i comproprietari in proporzione alle rispettive quote, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto esclusivo di uno dei partecipanti, nel qual caso l′obbligo di riparare il muro comune è posto per l′intero a chi abbia cagionato il fatto che ha dato origine alla spesa: - dall′altro lato, che, in ipotesi di fondi a dislivello in un contesto abitato, il proprietario del fondo sovrastante, che eserciti la facoltà di abbassarne il livello con spese di sbancamento o che intenda consolidarlo con interventi di "sopralzo" ai fini del contenimento di maggiori volumi di terreno a ridosso, deve, se possibile, lasciare integro il muro comune posto a cavallo del confine, mentre, ove ne sia necessario l′abbattimento, deve ricostruirlo, a proprie spese, nella stessa posizione. Ciò implica che quest′ultimo obbligo - a carico dei proprietari dei fondi soprastanti - consegue anche nell′eventualità in cui il muro crolli per cause riconducibili alla realizzazione di opere di loro esclusiva pertinenza, fatto salvo l′accertamento della possibile emergenza di concause naturali od umane, queste ultime ricollegabili - in ipotesi - anche a condotte od omissioni dei proprietari dei fondi sottostanti. (M. Pis.).